La Serra Solare è un elemento dell’architettura biocompatibile, è una tecnologia passiva ossia non comporta un consumo di combustili e consente di controllare i flussi termoigrometrici all’interno dell’edificio.
La Serra Solare applicato agli edifici esistenti o di nuova realizzazione consente di migliorare il comfort abitativo e di contenere i consumi energetici.
Di seguito si riporta la principale normativa di riferimento:
L.R. 27 Maggio 2008, n. 6, Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia.
CAPO IV
– INCENTIVAZIONE E PROMOZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ DEGLI INTERVENTI DI BIOEDILIZIA –
Art. 12
– (Calcolo degli indici di fabbricabilità) –
- Al fine di favorire la realizzazione di edifici a basso consumo energetico, i comuni prevedono, per la determinazione dell’indice di fabbricabilità fissato dallo strumento urbanistico e fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dalla normativa vigente, lo scomputo: (…)
c) delle serre solari di dimensioni non superiori al 30 per cento della superficie utile dell’unità immobiliare, costruite sia in aderenza che in adiacenza, con almeno tre lati realizzati a vetro o materiali adatti allo scopo o con una superficie vetrata o di materiale equivalente di congrue dimensioni; (modificato con legge numero 10 del 13 agosto 2011) - Il contenimento del consumo energetico realizzato con gli interventi di cui al comma 1 deve essere dimostrato nell’ambito della documentazione tecnica richiesta per il titolo abilitativo, anche in conformità con quanto previsto dal d.lgs. 192/2005. (…)
Deliberazione n°7 del 14 febbraio 2011 del Comune di Roma Capitale
Art. 48/ter – Risparmio energetico e casi di esclusione dal volume imponibile e della superficie utile lorda.formità con quanto previsto dal d.lgs. 192/2005.
(…)
- I sistemi bioclimatici passivi, come le serre captanti, nonché altri spazi strettamente funzionali al risparmio energetico per la captazione e lo sfruttamento dell’energia solare e il guadagno termico solare negli edifici, non sono computati nel calcolo dei volumi e delle S.U.L. ammissibili purché rispettino le seguenti condizioni:
– dimostrino, attraverso calcoli energetici che il progettista dovrà allegare al progetto, la loro funzione di riduzione del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale di una quantità pari ad almeno il 10%, attraverso lo sfruttamento passivo e/o attivo dell’energia solare;
– le dimensioni in pianta non siano superiori al 15% della superficie utile dell’unità immobiliare connessa o dell’unità edilizia oggetto dell’intervento;
– la formazione della serra non deve determinare nuovi locali riscaldati o comunque locali idonei a consentire la presenza continuativa di persone (locali di abitazione permanente o non permanente, luoghi di lavoro, etc.);
– i locali retrostanti mantengano il prescritto rapporto di illuminazione e aerazione naturale diretta; (vedi Regolamento edilizio e ristrutturazioni di interni)
– se dotati di superfici vetrate siano provvisti di opportune schermature e/o dispositivi mobili e rimovibili, per evitare il surriscaldamento estivo;
– il progetto deve valutare il guadagno energetico, tenuto conto dell’irraggiamento solare, calcolato secondo la normativa UNI, su tutta la stagione di riscaldamento.
Come guadagno si intende la differenza tra energia dispersa in assenza del sistema bioclimatico e quella dispersa in presenza del sistema stesso;
– nel caso di serre solari, queste devono essere integrate prioritariamente nella facciata esposta nell’angolo compreso tra sud/est e sud/ovest.